SPDB

Esami e Conseguimento Titolo

Esami

L’ammissione agli anni successivi al primo è subordinata alla valutazione della partecipazione, del profitto e della maturazione di competenze ed attitudini.

Modalità d’esame:

I Anno:  test con domande a risposta multipla sulle principali materie affrontate durante il primo anno formativo:

II Anno: preparazione di una tesina (power point + relazione) su un paragrafo a scelta tra quelli proposti nel seguente elenco —-> PDF – II Anno

III Anno: presentazione di un caso clinico seguendo le indicazioni qui riportate —-> PDF – III Anno

Alla fine del quadriennio, lo specializzando dovrà sostenere un esame finale, che consisterà nella discussione di una tesi di psicoterapia su un caso clinico, concordata con uno dei docenti della Scuola, e nella presentazione di una tesina per uno o più argomenti clinici di psicoterapia dinamico breve. Visualizza il Regolamento per informazioni dettagliate.

Al termine del quadriennio, a seguito della verifica delle presenze e superamento dell’esame finale, verrà conferito ai discenti “l’Attestato di Psicoterapeuta in Psicoterapia Dinamica Breve”.

Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n.56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell’inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali (Legge 401/00 art. 2 comma 3 ).

Il rilascio della tesi segue determinate direttive definite nel seguente Regolamento.

Titolo Finale

Titolo Finale

Al termine del quadriennio, a seguito della verifica delle presenze e superamento dell’esame finale, verrà conferito ai discenti “l’Attestato di Psicoterapeuta in Psicoterapia Dinamica Breve”.

Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n.56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell’inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali (Legge 401/00 art. 2 comma 3 ).

Il rilascio della tesi segue determinate direttive definite nel seguente Regolamento.